Decreto flussi 2017

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Flussi 2017, il testo del decreto e le istruzioni per le domande
Dal 20 marzo gli invii per conversioni e ingressi non stagionali e autonomi, dal 28 marzo gli invii per gli stagionali. Ma potranno essere compilate prima
Roma – 9 marzo 2017 – Il decreto flussi 2017 verrà pubblicato lunedì prossimo in Gazzetta Ufficiale e autorizzerà 30.850 tra ingressi per lavoro (quasi tutti destinati agli stagionali) e conversioni di permessi di soggiorno. Anche quest’anno, però, le domande di aziende e lavoratori stranieri saranno scaglionate e viaggeranno solo online attraverso il sito del ministero dell’Interno, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Dal 14 marzo sarà possibile precompilare e salvare quelle per le conversioni dei permessi di soggiorno e per gli ingressi per lavoro non stagionale autonomo e subordinato. Per spedirle bisognerà però aspettare il 20 marzo, settimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto flussi. Dal 21 marzo si potranno invece preparare le domande per gli ingressi per lavoro stagionale, ma gli invii saranno possibili solo dal 28 marzo, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2017 per presentare le domande e, vista la tipologia delle quote, difficilmente andranno subito esaurite, quindi non c’è bisogno di fare corse. Le domande esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Questo è il testo del decreto flussi 2017 (DPCM 13 febbraio 2017 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2017). Questa invece è la circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro che ne illustra il contenuto e spiega la procedura per la presentazione delle domande, caso per caso.

Ecco come sono divise le 30.850 quote:

Ingressi

17.000 ingressi per lavoratori stagionali da impiegare nei settori agricolo e turistico-alberghiero (2.000 riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale). Potranno arrivare da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. La cittadinanza non conta per chi è stato già qui come stagionale negli anni passati;

500 ingressi per lavoratori che hanno completato dei programmi di istruzione e formazione nel Paese d’Origine, attivati ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico sull’Immigrazione;

100 ingressi per lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

2.400 ingressi per lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: “imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500 mila euro e proveniente da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione o di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n.850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n.850; cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa”

Conversioni

5750 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi per lavoro stagionale;

4000 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi per studio, tirocinio e/o formazione;

500 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi Ue per lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati dell’Ue;

500 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi per studio, tirocinio e/o formazione;

100 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi Ue per lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati dell’Ue.

/stranieriinitalia/