Assunzione di lavoratori in attesa del permesso di soggiorno: possono lavorare con la ricevuta?

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La procedura di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno può richiedere tempi lunghi, a volte anche di molto superiori al termine massimo previsto dalla legge di 60 giorni.

Per tale ragione un cittadino straniero in attesa della decisione sulla propria domanda, che si tratti di primo rilascio a seguito di nulla osta all’ingresso o di rinnovo di un precedente titolo, può domandarsi se sia possibile iniziare o continuare a prestare attività lavorativa. Infatti in certi casi il lavoro è proprio il motivo dell’ingresso stesso o comunque subirebbe un arresto a causa della lunghezza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.

E’ però espressamente ammesso dalla legge, e precisato da Circolari Ministeriali (n. 67/2000 e successiva del 5 agosto 2006), che il cittadino straniero con permesso scaduto possa proseguire a lavorare, purchè la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini, ovvero entro 60 giorni dalla scadenza del documento. Viene quindi riconosciuto un vero e proprio diritto al lavoro a questa categoria di stranieri.

Quanto ai cittadini stranieri in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno, perché ad esempio hanno fatto ingresso a seguito di nulla osta e successivo visto, il Ministero dell’Interno con Direttiva del 20 febbraio 2007 ha riconosciuto il diritto al lavoro nella fase di definizione della pratica, ovvero tra la richiesta del permesso e la consegna dello stesso.

Tuttavia, perché sia possibile lavorare con la ricevuta della richiesta occorre che:

Il cittadino straniero si rechi entro 8 giorni dall0ingresso in Italia allo Sportello Unico Immigrazione e presenti domanda di permesso;
Venga firmato il contratto di soggiorno;
Invii la richiesta di permesso a mezzo kit postale e tenga con sé la relativa ricevuta.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato